IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la  legge 19  novembre 1990, n.  341, concernente  la riforma
degli ordinamenti didattici;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e  tenologica dell'8  agosto 1996 con  il quale  e' stato
riordinato il corso  di laurea in scienze  naturali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1996;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalla
facolta'  di  scienze matematiche,  fisiche  e  naturali in  data  29
ottobre 1997,  dal consiglio  di amministrazione  in data  20 gennaio
1998 e dal senato accademico in data 13 gennaio 1998;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art  17 del  testo unico  31 agosto 1933,  n. 1592,  per i
motivi   esposti  nelle   deliberazioni   delle  predette   autorita'
accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;
  Vista la  nota di indirizzo  del Ministro dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica n. 1/98 del 16 giugno 1998;
  Visto che lo  statuto di autonomia dell'universita'  degli studi di
Padova, emanato  con decreto  rettorale n.  94 dell'8  novembre 1995,
pubblicato nel supplemento n. 138  alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del
22 novembre  1995, non  contiene gli ordinamenti  didattici e  che il
loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di laurea,  dei corsi di diploma e delle scuole
di specializzazione vengono operate  sul vecchio statuto, approvato e
modificato con le disposizioni sopra citate;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi di  Padova, approvato  e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso.
                            Articolo unico
  L'art. 68,  concernente il corso  di laurea in scienze  naturali e'
soppresso e sostituito dal seguente:
  "Art. 68 (Corso  di laurea in scienze naturali). -  1. E' istituito
presso  l'Universita'  di  Padova  il  corso  di  laurea  in  scienze
naturali.
  2.  L'accesso  al  corso  di   laurea  e'  regolato  dalle  vigenti
disposizioni di legge.
  3. L'obiettivo del corso di laurea e' quello di formare specialisti
capaci  di leggere  a piu'  livelli l'ambiente  nelle sue  componenti
biotiche e abiotiche e nelle loro interazioni. A questo fine il corso
di laurea realizza  una sintesi equilibrata tra  le materie dell'area
biologica  e  dell'area  di  scienze  della  terra:  evidenziando  ed
approfondendo le correlazioni tra  organismi, a livello di individui,
popolazioni, specie e comunita', ed  il substrato terrestre sul quale
i processi morfogenetici modellano le forme del paesaggio.
  Il  corso  di  laurea,  inoltre,  mira  a  sviluppare  gradualmente
fondamenti scientifici e metodologici  per una didattica diffusa, con
una  sua specifica  identita',  per  ogni ordine  e  grado di  scuola
preuniversitaria.
  4. La durata degli studi del corso di laurea in scienze naturali e'
di   quattro  anni,   articolati   in  un   primo  biennio   dedicato
esclusivamente  alla  formazione di  base  e  in un  secondo  biennio
dedicato in  parte al completamento  della preparazione di base  e in
parte  alla   preparazione  dottrinale  e  metodologica   in  settori
specifici delle scienze naturali.
  Il  consiglio  di corso  di  laurea  puo' articolare  ciascuno  dei
quattro  anni di  corso  in due  periodi  didattici (semestri)  della
durata di almeno tredici settimane ciascuno.
  5.  L'attivita' didatticoformativa  comporta  almeno  1.440 ore  di
preparazione di  base e di  almeno 480 ore di  specifica preparazione
nelle  materie di  indirizzo; essa  consta di  lezioni, esercitazioni
teoriche  e  numeriche,  esercitazioni  in laboratorio  e  in  campo,
seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite
tecniche, prove  parziali di  accertamento, correzione  e discussione
degli  elaborati,  ecc..  Parte  dell'attivita'  pratica  nonche'  la
preparazione della  tesi di  laurea puo'  essere svolta  anche presso
laboratori e centri esterni sotto  la responsabilita' del docente del
corso, previa stipula di apposite convenzioni.
  6.  L'attivita' didatticaformativa  e' di  norma organizzata  sulla
base  di annualita'  costituite  da corsi  ufficiali di  insegnamento
monodisciplinari od integrati.
  Ogni  corso monodisciplinare  e'  costituito da  una annualita'  di
almeno  ottanta ore  o semiannualita'  di quaranta  ore. Il  corso di
insegnamento integrato  e' costituito da moduli  didattici coordinati
di quaranta ore, per un massimo equivalente a tre moduli o centoventi
ore,  impartiti da  piu' insegnanti  e  comunque con  un unico  esame
finale. Della commissione d'esame  faranno parte tutti gli insegnanti
del corso integrato.
  7.  I  contenuti  didatticoformativi   del  corso  di  laurea  sono
articolati in aree, gli obbiettivi sono piu' avanti riportati.
  8. Durante  il primo biennio del  corso di laurea lo  studente deve
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di almeno  una
lingua  straniera di  rilevanza scientifica,  di norma  l'inglese. Le
modalita' di  accertamento sono  definite dal  consiglio di  corso di
laurea.
  9.  Lo studente  durante il  biennio di  base deve  frequentare due
corsi introduttivi integrati, di cui uno  di scienze della vita e uno
di scienze della terra per non meno di complessive ottanta ore.
  10. Per l'accertamento finale di profitto, il consiglio di corso di
laurea   puo'    accorpare   due    corsi   dello    stesso   settore
scientificodisciplinare  o della  stessa area  didattica in  un unico
esame.  Comunque,  nello  stabilire  le prove  di  valutazione  della
preparazione degli studenti si fa ricorso al criterio di continuita',
di globalita' e  di accorpamento in modo da limitare  il numero degli
esami convenzionali  ad un  massimo di  23, di  cui 17  relativi agli
insegnamenti di base e 6 relativi agli insegnamenti d'indirizzo.
  11.  Lo studente  deve  superare, inoltre,  l'esame  di laurea  che
consiste  nella   discussione  della  tesi,  di   norma  a  carattere
sperimentale, o  che, comunque,  apporti un contributo  originale, la
cui  preparazione  comporta  la  frequenza   di  un  anno  presso  un
laboratorio  sotto  la guida  del  relatore  designato dal  corso  di
laurea.
  Superato  l'esame  di laurea  lo  studente  consegue il  titolo  di
dottore   in  scienze   naturali,  indipendentemente   dall'indirizzo
seguito,  del quale  verra'  fatta menzione  soltanto nella  carriera
scolastica.
  12.     Gli    insegnamenti     da     attingere    dai     settori
scientificodisciplinari  sono  tutti   quelli  previsti  dal  decreto
ministeriale 23 giugno 1997.
  13.  All'atto della  predisposizione  del  manifesto annuale  degli
studi, il  consiglio di facolta' ed  il consiglio di corso  di laurea
determinano  con apposito  regolamento quanto  espressamente previsto
dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
  In particolare, il consiglio di facolta', su proposta del consiglio
di corso di laurea:
  a)  definisce il  piano di  studi  ufficiale del  corso di  laurea,
comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;
  b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o
integrati) che costituiscono le  singole annualita'. Le denominazioni
di  tali   corsi  devono   essere  scelte  all'interno   dei  settori
scientificodisciplinari, con l'aggiunta  delle qualificazioni atte ad
identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;
  c)  sceglie le  discipline rispettando  le indicazioni  piu' avanti
stabilite;
  d) ripartisce il  monte ore di ciascuna area tra  le annualita' che
vi afferiscono, precisando per ogni  corso la frazione destinata alle
attivita' teoricopratiche;
  e) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata;
  f) indica  le annualita'  di cui lo  studente dovra'  aver ottenuto
l'attestazione  di  frequenza e  quali  e  quanti esami  dovra'  aver
superato  al   fine  di  ottenere  l'iscrizione   all'anno  di  corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
  g) indica  gli indirizzi del  biennio e gli  eventuali orientamenti
attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;
  h)  fissa le  modalita'  di organizzazione  dei corsi  introduttivi
integrati  e  le  attivita'  teoricopratiche da  svolgersi  nel  loro
ambito;
  i) indica  le annualita' e/o i  moduli comuni ai diplomi  di laurea
affini.
 A - Corsi introduttivi integrati.
  14.   I  corsi   introduttivi  integrati,   la  cui   frequenza  e'
obbligatoria, hanno il  fine di far percepire,  fin dall'inizio, allo
studente gli elementi  di integrazione che devono  essere specifici e
caratterizzanti  della  formazione  del naturalista.  Essi,  inoltre,
mirano a colmare  le eventuali lacune conoscitive di base  e quindi a
favorire un  piu' immediato  inserimento dello studente  nell'iter di
studi. I  corsi sono attuati  con il  concorso di piu'  docenti delle
discipline interessate e non danno luogo a titolarita'.
  15.  Il consiglio  di  corso di  laurea,  nell'organizzare i  corsi
integrati, indica,  anno per  anno, un  coordinatore per  ciascuno di
essi,  scelto  tra  i  docenti  impegnati  nei  cicli  di  lezioni  e
stabilisce le  modalita' di  frequenza e dell'accertamento  finale di
apprendimento.
  1) Corso introduttivo integrato di scienze della vita:
  a)   gli   organismi:   organizzazione  molecolare,   cellulare   e
strutturale;
    b) organi: funzioni generali;
    c) specie, tassonomia, evoluzione;
    e) riproduzione, sviluppo e differenziamento;
    f) comportamento e rapporti tra organismi ed ambiente.
  Detto corso e' svolto dai docenti  del corso di laurea afferenti ai
settori scientificodisciplinari dell'area E.
  2) Corso introduttivo integrato di scienze della terra:
    a) carte geografiche e topografiche;
    b) ambiente fisico e sua evoluzione;
    c) minerali e rocce e loro origine;
    d) fossili e loro significato;
    e) storia geologica;
    f) dinamica della terra.
  Detto corso sara' svolto dai  docenti del corso di laurea afferenti
a settori scientificodisciplinari dell'area D.
 B - Formazione di base.
  16. Sono obbligatorie le  seguenti annualita' nelle rispettive aree
disciplinari:
  Area matematica: una annualita'.
  Settori scientificodisciplinari:
   A01B Algebra;
   A01C Geometria;
   A01D Matematiche complementari;
   A02A Analisi matematica;
   A02B Probabilita' e statistica matematica;
   A03X Fisica matematica;
   A04A Analisi numerica;
   S01B Statistica per la ricerca sperimentale.
  Area fisica: una annualita'.
  Settore scientificodisciplinare:
   B01B Fisica.
  Area chimica: due annualita'.
  Settori scientificodisciplinari:
   C03X Chimica generale ed inorganica;
   C05X Chimica organica.
  Area di scienze della vita: nove annualita'.
  Settori scientificodisciplinari:
   E01A Botanica;
   E01B Botanica sistematica;
   E02A Zoologia;
   E02B Anatomia comparata e citologia;
   E03A Ecologia;
   E03B Antropologia;
   E04A Fisiologia generale;
   E11X Genetica.
  Area di scienze della terra: quattro annualita'.
  Settori scientificodisciplinari:
   D01A Paleontologia e paleoecologia;
   D01B Geologia stratigrafica e sedimentologica;
   D01C Geologia strutturale;
   D02A Geografia fisica e geomorfologia;
   D03A Mineralogia;
   D03B Petrologia e petrografia.
 C - Formazione di indirizzo.
  17.  La facolta',  su proposta  del consiglio  di corso  di laurea,
nell'ambito  di  quanto stabilito  nel  regolamento  di Ateneo  e  di
facolta', indica  all'atto della predisposizione del  manifesto degli
studi gli indirizzi da attivare,  in rapporto alla disponibilita' dei
docenti,   agli   insegnamenti   da  impartire,   alle   attrezzature
disponibili e al numero degli studenti iscritti.
  18. La  formazione di indirizzo consta  di 6 annualita' di  cui due
caratterizzanti  l'indirizzo  prelevate  da  due  differenti  settori
scientifico disciplinari e quattro a scelta dello studente, prelevate
da un apposito elenco predisposto dalle strutture didattiche.
  19.  L'accesso al  secondo biennio  e' condizionato  al superamento
delle condizioni e propedeuticita' fissate nel manifesto degli studi.
Gli  studenti sono  tenuti  a scegliere  all'atto dell'iscrizione  al
terzo anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.
  Gli  indirizzi  saranno   finalizzati  sia  all'approfondimento  di
conoscenze specifiche  delle aree  di fisica, chimica,  scienze della
terra e di scienze della vita  utili per le finalita' degli indirizzi
sia  allo  studio  delle  metodologie necessarie  per  l'analisi,  il
controllo e la evoluzione dei processi tematici di indirizzo.
  20. Sono previsti i seguenti indirizzi:
    a) generale;
    b) didattico;
  c) conservazione della natura e delle risorse naturalistiche;
    d) valutazione naturalistica di impatto ambientale;
    e) paleobiologia e museologia naturalistica.
  21.  I due  insegnamenti obbligatori  di ciascun  indirizzo saranno
preferibilmente plurimodulari e scelti  uno in un settore scientifico
disciplinare dell'area E e uno in un settore dell'area D.
  All'atto della  predisposizione del  manifesto annuale  degli studi
verranno indicati  precisamente i  corsi ufficiali  plurimodulari che
costitueranno le singole annualita'.
  22. Gli insegnamenti opzionali  a completamento delle annualita' di
indirizzo saranno scelti dalle facolta', in coerenza con il contenuto
formativo di ciascun  indirizzo, preferibilmente nelle aree  A, B, C,
D, E,  G, K, o  in altre aree ritenute  utili dalla facolta',  con il
vincolo  che  almeno un  insegnamento  appartenga  all'area E  e  uno
all'area D".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Padova, 19 giugno 1998
                                               Il rettore: Marchesini