IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tenologica dell'8 agosto 1996 con il quale e' stato riordinato il corso di laurea in scienze naturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1996; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 29 ottobre 1997, dal consiglio di amministrazione in data 20 gennaio 1998 e dal senato accademico in data 13 gennaio 1998; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorita' accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/98 del 16 giugno 1998; Visto che lo statuto di autonomia dell'universita' degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso. Articolo unico L'art. 68, concernente il corso di laurea in scienze naturali e' soppresso e sostituito dal seguente: "Art. 68 (Corso di laurea in scienze naturali). - 1. E' istituito presso l'Universita' di Padova il corso di laurea in scienze naturali. 2. L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. 3. L'obiettivo del corso di laurea e' quello di formare specialisti capaci di leggere a piu' livelli l'ambiente nelle sue componenti biotiche e abiotiche e nelle loro interazioni. A questo fine il corso di laurea realizza una sintesi equilibrata tra le materie dell'area biologica e dell'area di scienze della terra: evidenziando ed approfondendo le correlazioni tra organismi, a livello di individui, popolazioni, specie e comunita', ed il substrato terrestre sul quale i processi morfogenetici modellano le forme del paesaggio. Il corso di laurea, inoltre, mira a sviluppare gradualmente fondamenti scientifici e metodologici per una didattica diffusa, con una sua specifica identita', per ogni ordine e grado di scuola preuniversitaria. 4. La durata degli studi del corso di laurea in scienze naturali e' di quattro anni, articolati in un primo biennio dedicato esclusivamente alla formazione di base e in un secondo biennio dedicato in parte al completamento della preparazione di base e in parte alla preparazione dottrinale e metodologica in settori specifici delle scienze naturali. Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. 5. L'attivita' didatticoformativa comporta almeno 1.440 ore di preparazione di base e di almeno 480 ore di specifica preparazione nelle materie di indirizzo; essa consta di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, esercitazioni in laboratorio e in campo, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione degli elaborati, ecc.. Parte dell'attivita' pratica nonche' la preparazione della tesi di laurea puo' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. 6. L'attivita' didatticaformativa e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati. Ogni corso monodisciplinare e' costituito da una annualita' di almeno ottanta ore o semiannualita' di quaranta ore. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da moduli didattici coordinati di quaranta ore, per un massimo equivalente a tre moduli o centoventi ore, impartiti da piu' insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione d'esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato. 7. I contenuti didatticoformativi del corso di laurea sono articolati in aree, gli obbiettivi sono piu' avanti riportati. 8. Durante il primo biennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalita' di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea. 9. Lo studente durante il biennio di base deve frequentare due corsi introduttivi integrati, di cui uno di scienze della vita e uno di scienze della terra per non meno di complessive ottanta ore. 10. Per l'accertamento finale di profitto, il consiglio di corso di laurea puo' accorpare due corsi dello stesso settore scientificodisciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti si fa ricorso al criterio di continuita', di globalita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 23, di cui 17 relativi agli insegnamenti di base e 6 relativi agli insegnamenti d'indirizzo. 11. Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che, comunque, apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze naturali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. 12. Gli insegnamenti da attingere dai settori scientificodisciplinari sono tutti quelli previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 1997. 13. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' ed il consiglio di corso di laurea determinano con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare, il consiglio di facolta', su proposta del consiglio di corso di laurea: a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualita'. Le denominazioni di tali corsi devono essere scelte all'interno dei settori scientificodisciplinari, con l'aggiunta delle qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti; c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni piu' avanti stabilite; d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualita' che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teoricopratiche; e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; f) indica le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovra' aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita'; g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati; h) fissa le modalita' di organizzazione dei corsi introduttivi integrati e le attivita' teoricopratiche da svolgersi nel loro ambito; i) indica le annualita' e/o i moduli comuni ai diplomi di laurea affini. A - Corsi introduttivi integrati. 14. I corsi introduttivi integrati, la cui frequenza e' obbligatoria, hanno il fine di far percepire, fin dall'inizio, allo studente gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. Essi, inoltre, mirano a colmare le eventuali lacune conoscitive di base e quindi a favorire un piu' immediato inserimento dello studente nell'iter di studi. I corsi sono attuati con il concorso di piu' docenti delle discipline interessate e non danno luogo a titolarita'. 15. Il consiglio di corso di laurea, nell'organizzare i corsi integrati, indica, anno per anno, un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezioni e stabilisce le modalita' di frequenza e dell'accertamento finale di apprendimento. 1) Corso introduttivo integrato di scienze della vita: a) gli organismi: organizzazione molecolare, cellulare e strutturale; b) organi: funzioni generali; c) specie, tassonomia, evoluzione; e) riproduzione, sviluppo e differenziamento; f) comportamento e rapporti tra organismi ed ambiente. Detto corso e' svolto dai docenti del corso di laurea afferenti ai settori scientificodisciplinari dell'area E. 2) Corso introduttivo integrato di scienze della terra: a) carte geografiche e topografiche; b) ambiente fisico e sua evoluzione; c) minerali e rocce e loro origine; d) fossili e loro significato; e) storia geologica; f) dinamica della terra. Detto corso sara' svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientificodisciplinari dell'area D. B - Formazione di base. 16. Sono obbligatorie le seguenti annualita' nelle rispettive aree disciplinari: Area matematica: una annualita'. Settori scientificodisciplinari: A01B Algebra; A01C Geometria; A01D Matematiche complementari; A02A Analisi matematica; A02B Probabilita' e statistica matematica; A03X Fisica matematica; A04A Analisi numerica; S01B Statistica per la ricerca sperimentale. Area fisica: una annualita'. Settore scientificodisciplinare: B01B Fisica. Area chimica: due annualita'. Settori scientificodisciplinari: C03X Chimica generale ed inorganica; C05X Chimica organica. Area di scienze della vita: nove annualita'. Settori scientificodisciplinari: E01A Botanica; E01B Botanica sistematica; E02A Zoologia; E02B Anatomia comparata e citologia; E03A Ecologia; E03B Antropologia; E04A Fisiologia generale; E11X Genetica. Area di scienze della terra: quattro annualita'. Settori scientificodisciplinari: D01A Paleontologia e paleoecologia; D01B Geologia stratigrafica e sedimentologica; D01C Geologia strutturale; D02A Geografia fisica e geomorfologia; D03A Mineralogia; D03B Petrologia e petrografia. C - Formazione di indirizzo. 17. La facolta', su proposta del consiglio di corso di laurea, nell'ambito di quanto stabilito nel regolamento di Ateneo e di facolta', indica all'atto della predisposizione del manifesto degli studi gli indirizzi da attivare, in rapporto alla disponibilita' dei docenti, agli insegnamenti da impartire, alle attrezzature disponibili e al numero degli studenti iscritti. 18. La formazione di indirizzo consta di 6 annualita' di cui due caratterizzanti l'indirizzo prelevate da due differenti settori scientifico disciplinari e quattro a scelta dello studente, prelevate da un apposito elenco predisposto dalle strutture didattiche. 19. L'accesso al secondo biennio e' condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticita' fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al terzo anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea. Gli indirizzi saranno finalizzati sia all'approfondimento di conoscenze specifiche delle aree di fisica, chimica, scienze della terra e di scienze della vita utili per le finalita' degli indirizzi sia allo studio delle metodologie necessarie per l'analisi, il controllo e la evoluzione dei processi tematici di indirizzo. 20. Sono previsti i seguenti indirizzi: a) generale; b) didattico; c) conservazione della natura e delle risorse naturalistiche; d) valutazione naturalistica di impatto ambientale; e) paleobiologia e museologia naturalistica. 21. I due insegnamenti obbligatori di ciascun indirizzo saranno preferibilmente plurimodulari e scelti uno in un settore scientifico disciplinare dell'area E e uno in un settore dell'area D. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi verranno indicati precisamente i corsi ufficiali plurimodulari che costitueranno le singole annualita'. 22. Gli insegnamenti opzionali a completamento delle annualita' di indirizzo saranno scelti dalle facolta', in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo, preferibilmente nelle aree A, B, C, D, E, G, K, o in altre aree ritenute utili dalla facolta', con il vincolo che almeno un insegnamento appartenga all'area E e uno all'area D". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Padova, 19 giugno 1998 Il rettore: Marchesini